Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 742/1969, i termini di natura processuale ordinari, amministrativi e tributari sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (1° settembre).
Pertanto, la sospensione feriale riguarda:
Si precisa che per effetto della sospensione, nel calcolo dei termini processuali non vanno considerati i giorni compresi dal 1° al 31 agosto.
Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è differito alla fine del periodo, ovvero a partire dal 1° settembre.
Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso.
Oltre i termini processuali, nell’ambito tributario, si segnala una sospensione anche per quanto riguarda gli adempimenti ed i versamenti: quelli ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Per il 2022, essendo il 20 un sabato, la ripresa è dal 22 agosto.
Vi sono delle situazioni in cui la sospensione dei termini processuali non ha effetto in quanto la sua applicazione creerebbe un danno ai cittadini, sia in ambito penale che civile.
Dunque, nel penale i termini processuali non vengono sospesi:
Per quanto riguarda il civile, non soggiacciono alla sospensione (elenco non esaustivo):
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