Termine lungo per la dichiarazione integrativa in situazioni a favore del contribuente
Pubblicato il 07 dicembre 2009
Le circolari 46/09, 48/09 e 49/09 dell’agenzia delle Entrate hanno trattato anche il tema delle rettifiche delle dichiarazioni, ossia delle dichiarazioni integrative.
Con la circolare 46, in particolare, l’Agenzia interviene in merito alle operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Paesi black list, ma informa anche della possibilità di rettifica per situazioni che vanno a favore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento (31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione).
Pertanto, il Fisco riconosce che il contribuente ha la possibilità di correggere la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per la rettifica della dichiarazione da parte dell’Ufficio, per guadagnare l’irrogazione di sanzioni minori rispetto alla sanzione edittale (ipotesi di situazione a suo favore).
La circolare 48/E, in merito allo scudo dei transfrontalieri, spiega che se il lavoratore presenta un'integrativa per il 2008 (da ravvedimento operoso) si regolarizzano gli effetti anche per il passato.
In ultimo, la circolare 49/E, sempre in tema di scudo, interviene a chiarire, tra le altre cose, che in caso di presentazione, con ritardo non superiore ai 90 giorni, della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2008 dalla quale emergono anche delle imposte dovute la violazione è sanabile tramite ravvedimento operoso con sanzione ridotta a un dodicesimo della sanzione minima edittale del 120% dell’imposta dovuta.