Termine di un anno dalla cancellazione dal registro imprese come limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento
Pubblicato il 13 aprile 2013
I giudici di Cassazione, con la
sentenza n. 8932 del 12 aprile 2013, spiegano che il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese stabilito nell’articolo 10 della Legge fallimentare entro cui gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti non opera come un termine di prescrizione o decadenza ma costituisce un
“limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento”, svolgendo non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all’inatteso venire meno della qualifica di imprenditore commerciale nel loro debitore, quanto la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l’affidamento dei terzi, ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore.
Ed infatti – continua la Suprema corte –
“il fallimento dell'ex imprenditore non può configurarsi come una forma di eccezionale tutela dei creditori perché risponderebbe sempre alla necessità di una procedura concorsuale in presenza della molteplicità e complessità degli interessi normalmente coinvolti nel dissesto di un imprenditore commerciale, anche se cessato, a fronte della normale semplicità degli interessi coinvolti nel dissesto del debitore civile”.