Termine a difesa per nuovo legale

Pubblicato il 15 settembre 2016

E’ stata annullata dalla Cassazione, con rinvio, la decisione di condanna pronunciata nell’ambito di un processo penale per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale aggravata.

Il ricorrente imputato si era, in particolare, lamentato che nel corso del giudizio di secondo grado la Corte territoriale, con due ordinanze successive, aveva dapprima concesso il termine a difesa richiesto dal nuovo difensore dell’imputato, nominato in sostituzione di quello precedente che aveva rinunciato, e successivamente, vista l’assenza del legale nominato, aveva proceduto nella discussione nominando un difensore d’ufficio in sostituzione di quello originario invocando l’articolo 107, comma 3 del Codice di procedura penale

Ai sensi di quest’ultimo “La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108”.

Nel caso in esame, la Suprema corte – sentenza n. 38239 del 14 settembre 2016 – ha ritenuto che si versasse in una situazione idonea a giustificare la sostanziale elisione della possibilità per il difensore subentrante di partecipare alla discussione esercitando nella sua pienezza il mandato professionale legittimamente conferitogli.

La Corte territoriale, inoltre, non aveva evidenziato elementi in grado di far ritenere che la nuova nomina fosse dovuta ad un’iniziativa dilatoria.

Si era determinata, in definitiva, una ingiustificata lesione del diritto di difesa che aveva reso viziato il giudizio tanto da giustificare un nuovo esame nel merito della vicenda.

Attività indifferibili ad avvocato rinunziante

Possono essere compiuti con l’assistenza del difensore rinunziante o revocato – hanno ricordato, in proposito, i giudici di legittimità -  tutte le attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, al cui compimento devono altrimenti essere differite.

In detto contesto, l’urgenza processuale in grado di prevalere sull’effettività del termine a difesa non è legata solo a determinate categorie di atti indifferibili per loro stessa natura, ma può rivelarsi anche in riferimento a qualsiasi adempimento processuale, spettando al prudente apprezzamento del giudice individuare la regola di bilanciamento da applicare in relazione alle condizioni del caso concreto e all’esito della comparazione tra l’urgenza dell’incombente e la compressione del diritto di difesa dell’imputato.

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