Con ipotesi di accordo 8 ottobre 2024 Federterme e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali delle stesse aziende. Il contratto ha validità dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).
Sono stati inseriti nuovi profili professionali.
Previsto un aumento retributivo lordo mensile del minimo tabellare pari ad € 200,00 al 4° livello, da riproporzionare per gli altri livelli.
I periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") e i periodi di congedo parentale sono computati ai fini della maturazione e della corresponsione della 13a mensilità.
I periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") sono computati ai fini della maturazione e della corresponsione della 14a mensilità e, dal 1° dicembre 2027, anche i periodi di congedo parentale sono computati ai fini della maturazione e della corresponsione della 14a mensilità.
Le Parti hanno convenuto di istituire un sistema di assistenza sanitaria integrativa di settore attraverso la costituzione di un Fondo o Cassa autonomo di settore o attraverso l'adesione ad un Fondo di assistenza sanitaria integrativa o Cassa e dichiarano di avviare, dalla data di sottoscrione del contratto 8 ottobre 2024, il percorso di adesione a FONTUR (Fondo di assistenza sanitaria integrativa turismo).
Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti al fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e all'atto dell'iscrizione l'azienda verserà al fondo una quota una tantum per ciascun iscritto di € 15,00.
Definita anche la contribuzione al Fondo.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla maturazione e corresponsione della 13a mensilità, delle ferie, R.o.l., ex festività e, dal 1° dicembre 2027, i periodi di congedo parentale sono compuatati anche ai fini della maturazione e corresponsione della 14a mensilità.
Le riduzioni dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, verranno godute dai lavoratori mediante riposi individuali retribuiti pari a giornate intere, mezze giornate o gruppi di ore, fatta eccezione per i periodi di congedo per maternità, paternità e di congedo parentale.
Alla lavoratrice madre o al lavoratore padre vengono riconosciute delle agevolazioni in caso di figli con certificazione DSA o DSP.
L'istituto viene abrogato.
Ai fini della stipula di contratti a tempo determinato di durata oltre 12 mesi e non superiore a 24, viene individuata una specifica causale.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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