La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 21 luglio 2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131-bis del codice penale - sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - nella parte in cui non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva e ai quali si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.
La questione di legittimità di tale norma era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Nel dettaglio, era stato dedotto che la disposizione censurata violasse i parametri costituzionali nella parte in cui, limitando l’applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, esclude dal novero il reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità, la cui pena detentiva massima è pari a 6 anni di reclusione, ex art. 648, secondo comma, cod. pen.
Dato che la medesima causa di non punibilità è applicabile, invece, in ragione di un massimo edittale contenuto nel limite di 5 anni, a fattispecie delittuose che risultano omogenee alla ricettazione - come furto, danneggiamento e truffa - nonostante per queste sia prevista una pena detentiva minima molto superiore a quella della ricettazione attenuata, era stata rilevata una disparità di trattamento contraria al principio di ragionevolezza e al finalismo rieducativo della pena.
L’applicazione dell’esimente contraddiceva, ossia, il giudizio di disvalore insito nei minimi edittali.
I giudici costituzionali hanno ritenuto che la disposizione in oggetto andasse censurata in considerazione dell’intrinseca irragionevolezza della preclusione in essa contenuta, riferita a reati – come la ricettazione di particolare tenuità – che lo stesso legislatore, attraverso l’omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la conseguente operatività del minimo assoluto, ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività.
Per tali reati – si legge nella decisione - è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.
Da qui, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
Rimanendo, comunque, intatti tutti i requisiti applicativi dell’esimente che prescindono dall’entità edittale della pena, la causa di non punibilità in esame non potrà poi essere riconosciuta nei casi in cui la valutazione giudiziale di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. sia negativa per l’autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale, ovvero, quando ricorra una fattispecie tipica di non tenuità tra quelle elencate dal secondo comma dell’art. 131-bis cod. pen.
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