Tempo di verifiche per le coop

Pubblicato il 13 marzo 2006

Le società cooperative devono verificare se nel corso dell’esercizio 2005 hanno rispettato le regole della mutualità prevalente stabilite dall’articolo 2513 del C.c. come successivamente modificato dal Dlgs 310/2004. I requisiti per la mutualità prevalente sono i seguenti: i ricavi delle vendite dei beni e dei servizi a favore dei soci devono essere superiori al 50% dei ricavi complessivi; il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro, tenendo conto delle altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; il costo della produzione per i servizi ricevuti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi, oppure del costo delle merci o materie prime. La nota 6153, del 13 febbraio 2006, dell’agenzia delle Entrate, ha precisato che nel caso di perdita del requisito di prevalenza, la cooperativa dopo aver redatto il bilancio straordinario (articolo 2545-octies), può sopprimere o modificare i vincoli istituzionali previsti dall’articolo .c. (divieto di distribuire le riserve, etc.) senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici. Se la cooperativa ha soppresso i vincoli mutualistici, pur operando prevalentemente con i soci, dopo la redazione del bilancio straordinario scatta immediatamente la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici. Tale interpretazione delle Entrate evidenzia come la soppressione delle clausole mutualistiche cambi la destinazione del patrimonio, generando l’immediato obbligo della devoluzione del patrimonio netto effettivo. Altra questione è quella che riguarda la perdita dei benefici fiscali per le coop che hanno perso la “prevalenza” negli esercizi 2004 e 2005 e la decorrenza di tali effetti. Secondo la nota 64B/06 del ministero delle Attività produttive, le agevolazioni fiscali vengono meno dal secondo periodo d’imposta in cui non sono stati rispettati i parametri della “prevalenza”. Pertanto, nel caso che il secondo anno di mancato rispetto coincida con il periodo d’imposta 2005, l’agevolazione non può essere invocata in sede di dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2006. Per ragioni di coerenza, nel bilancio straordinario, occorrerebbe considerare gli utili conseguiti nel corso dell’anno 2005, svincolati dalla riserva indivisibile.  

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