Spetta al giudice di merito la valutazione del tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico del consulente tecnico d’ufficio.
Il relativo giudizio non è censurabile in sede di legittimità, salvo che nel caso di un numero di vacazioni palesemente superiore al numero legale.
E’ quanto rilevato dai giudici della Suprema corte nel testo dell’ordinanza n. 15645 del 27 luglio 2016, e con la quale è stato accolto il ricorso straordinario per cassazione promosso da un professionista avverso il provvedimento che gli aveva ridotto i compensi come Ctu, rispetto al decreto di liquidazione originariamente emesso dall'organo giudicante nel merito.
Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha rilevato che non vi era stata, da parte del perito del giudice, alcuna richiesta di liquidazione di un numero di vacazioni superiore al limite consentito.
Non poteva, quindi, essere lamentata alcuna violazione di legge.
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