Nel corso di Telefisco 2017 sono stati offerti utili chiarimenti da parte dll'Agenzia delle Entrate circa l'emissione delle note di variazione Iva, nel caso di un concessionario o committente sottoposto ad una procedura concorsuale, tenendo conto delle novità che in materia sono state apportate dalla Legge di bilancio 2017.
In primo luogo, le Entrate precisano l'individuazione del momento a partire dal quale si può emettere la nota di variazione nell'ipotesi di assoggettamento del debitore alla procedura di concordato preventivo, senza specificare la natura dello stesso: cioè se è di tipo liquidatorio o con continuità aziendale.
Precisa l'Agenzia che la nota di variazione Iva può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura concorsuale.
Pertanto, non è sufficiente riferirsi al solo decreto di omologazione, essendo necessario, invece, considerare anche il momento in cui risultano adempiuti gli obblighi assunti nel concordato preventivo, da parte del debitore.
Di conseguenza, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento del debitore, in caso di mancato adempimento o per effetto di eventi dolosi, la rettifica Iva in diminuzione può essere effettuata solo dopo che il piano di ripartizione finale dell'attivo sia divenuto definitivo, oppure, in sua assenza, nel momento della chiusura della procedura fallimentare.
Sempre nel corso del Convegno Telefisco sono stati precisati alcuni aspetti della Voluntary disclosure per consentire ai contribuenti di poter decidere con maggiore consapevolezza la loro convenienza all'adesione o meno alla suddetta procedura di sanatoria volontaria.
Nello specifico è stato chiarito che un soggetto che aveva già presentato istanza di VD nel 2015, in qualità di soggetto delegato, ha ora la possibilità di accedere alla voluntary disclosure bis con riferimento ad un rapporto bancario estero ulteriore e di cui il soggetto è titolare effettivo.
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