Telefisco 2019 sui Pvc. L'agenzia delle Entrate, interrogata in merito alla definizione di annualità e tributi, ribadisce che è consentita la definizione agevolata per tutte le annualità del PvC non raggiunte dall’atto di accertamento o dall’invito al contraddittorio entro il 24 ottobre 2018.
Se il PvC riguarda varie annualità, ma gli atti di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018 sono relativi solo ad alcune di esse, il contribuente può sanare le annualità restanti, come può scegliere di definire anche soltanto uno dei periodi d’imposta oggetto del Processo verbale di constatazione.
Questo perché - spiega l'Agenzia - il provvedimento 17776 delle Entrate del 23 gennaio 2019 prevede che non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in relazione alle violazioni constatate con il PvC, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio (di cui all’articolo 5 del Dlgs 218/1997) entro il 24 ottobre 2018.
Saldo e stralcio. Quanto al saldo e stralcio, l'agenzia conferma che vi rientrano tutti i tributi derivanti dalle attività di liquidazione, senza distinzione. Dunque, possono essere sanati anche i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni (articoli 36 bis, Dpr 600/1973, e 54 bis, Dpr 633/1972).
Forfettario. Risposta positiva al pensionato che vorrebbe accedere al forfettario avendo un reddito lordo da pensione di 50mila euro: con la legge di Bilancio 2019 non sussiste più la causa di esclusione per i titolari di redditi da pensione di importo superiore a 30mila euro.
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