Tutto pronto per il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni. Dando seguito alle anticipazioni fornite con il comunicato dell’11 agosto 2023, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sezione Normativa, il decreto interministeriale del 4 agosto 2023.
Il Fondo ha decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 218 del 18 settembre 2023.
In sintesi, il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale, “eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente”, tutela i lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, contribuisce al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e sostiene i processi aziendali di esodo connessi alla staffetta generazionale.
Vediamo più nel dettaglio l’ambito di applicazione e le prestazioni garantite.
A quali imprese si applica
Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni:
ATTENZIONE: I predetti datori di lavoro, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferme restando le prestazioni già deliberate.
Gli interventi del Fondo sono di molteplice natura, spaziando dal finanziamento di percorsi formativi a prestazioni a sostegno del reddito per cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, al sostegno nelle procedure di esodo dei lavoratori prossimi alla pensione.
Di seguito lo schema completo con tipologia di prestazione, misura e contribuzione a carico del datore di lavoro.
Tipologia |
Misura |
Contribuzione |
Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea. |
La misura dell’intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari, per i lavoratori sospesi da lavoro, all’imponibile contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari, mentre la misura dell’intervento è pari alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori in attività. |
Contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti. |
Prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro |
L’importo della prestazione integrativa deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi. |
Contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti.
Contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, ed il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione. |
Prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro
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L’importo della prestazione deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento. |
Contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti. Contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. |
Prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. NOTA BENE: Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato.
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L’importo della prestazione aggiuntiva deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi ed è erogata per un periodo massimo complessivo di 12 mesi. |
Contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di lavoro. |
Assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.
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L’assegno straordinario è erogato per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione, inclusa la finestra mobile trimestrale (articolo 15, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019), nel limite massimo di 60 mesi il cui valore è pari: - per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro. |
Contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di lavoro
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Assicurare, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nei processi di staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. |
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Contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di lavoro Contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo. |
Il decreto interministeriale del 4 agosto 2023 prevede inoltre che alle imprese del settore, oggetto di intervento del Fondo, che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo assicuri, per le causali previste dalle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e con durata pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive della disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali (articolo 4, comma 1, D.lgs. n. 148 del 2015).
L’importo della prestazione è pari all'importo dell’integrazione salariale come determinato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale correlata per tutto il periodo di durata dell’assegno di integrazione salariale.
Le prestazioni sono finanziate con il versamento:
Le prestazioni sono erogate su domanda che deve essere preceduta dalle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Le domande di erogazione delle nuove prestazioni potranno essere autorizzate dal Fondo dal giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore.
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