Le imprese che volgono attività di ricerca e sviluppo a favore dei propri clienti cui, in seguito, vendono i risultati materiali e giuridici del proprio operato, pur sostenendo spese di ricerca applicata non le possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali quanto, piuttosto, tra i costi di produzione. Lo sostiene la risoluzione agenziale n. 154 di ieri.
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