L’articolo 120, comma 2, Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per agevolare l'adozione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, ha riconosciuto a determinati soggetti un credito d’imposta legato alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 tramite modello F24.
Poiché il credito ha validità fino al 30 giugno 2021, con risoluzione n. 43 del 22 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate dispone che dal 1° luglio sia soppresso il codice tributo “6918”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che era stato istituito con risoluzione n. 2/2021.
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