Rientra nel credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro l’acquisto e lo sviluppo di software dedicato alla gestione alberghiera e della ristorazione per evitare il contatto tra personale e clientela. E’ la conclusione che si legge nella risposta n. 469 dell’8 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il punto di partenza è l’art. 120 del Decreto Rilancio che ha istituito, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un credito d'imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, legato agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Le spese ammesse a beneficiare del credito in parola si suddividono in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.
Per interventi agevolabili si intendono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus.
Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, compresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura, i termoscanner, dei dipendenti e degli utenti.
Specificazioni sono state rese alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo" dalla circolare n. 20/2020: devono intendersi come tali gli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
In considerazione di ciò, sono agevolabili con il credito d’imposta in parola gli investimenti in software dedicati alla gestione alberghiera e alla gestione dei ristoranti presenti nelle strutture, in quanto utili a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione della pandemia.
Sono escluse, invece, le spese relative all'acquisto degli hardware che non risultano parte integrante ed indispensabile per l'uso dei programmi acquistati dall'istante
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