L’avviso del 20 settembre 2021, emanato dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo, informa che in caso di mancato utilizzo del credito d’imposta entro il 31 dicembre 2021, come previsto dagli articoli 13, comma 3, 18, comma 3, del D.M. 15/03/2018 “tax credit produzione nazionale” e dagli articoli 6, comma 3, 11, comma 3, 23, comma 3, “altri tax credit”, non si va incontro alla perdita degli aiuti.
Quindi, i crediti d’imposta autorizzati nel 2021 e negli anni precedenti potranno essere utilizzati anche nel 2022, e nei successivi anni presenti nel piano di utilizzo di ciascuna domanda.
La fruizione di tali crediti in compensazione avverrà indicando nell’F24 l’anno a cui si riferiscono i bonus.
Inoltre, si specifica che non è necessario apportare variazioni al piano di utilizzo contenuto nelle domande già approvate e che l’avviso ha effetto anche con riferimento alle procedure di cedibilità dei bonus attualmente previste per le due tipologie di agevolazione ossia, rispettivamente, l’articolo 9, del Dm 4 febbraio 2021 (“tax credit produzione nazionale 2021”) e dall’articolo 30 del Dm 2 aprile 2021 (“altri tax credit 2021”).
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