Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2024 il credito d'imposta spetta esclusivamente ai beni materiali ed immateriali "4.0", individuati dalle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016. Per i beni "generici", infatti, l'agevolazione (spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi) si è esaurita con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 ovvero "prenotati" entro il 31.12.2022 (con ordine al fornitore e acconto almeno pari al 20%) ed effettuati entro il 30.11.2023. In particolare, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" effettuati nel 2024 è riconosciuto nella misura del 20% (così come nel 2023), per i beni materiali, mentre è ridotto al 15% per i beni immateriali.
Riguardo gli obblighi documentali si rammenta che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”. La mancanza di tale dicitura determina la revoca dell'agevolazione. Tuttavia, è possibile “regolarizzare” il documento già emesso (si rimanda alle risposte degli interpelli n. 438 e 439 del 5.10.2020 il cui contenuto è stato confermato nelle risposte n.602 e 603 del 17.9.2021). In merito all’indicazione della dicitura sul DDT, il Ministero (nella risposta al question time 5-01787 del 10.01.2024), dopo aver confermato che per i documenti di trasporto che certificano la consegna del beni resta fermo, in generale, l’obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative, ha tuttavia affermato che detto obbligo potrà considerarsi “formalmente” rispettato nei casi in cui la fattura, che contiene l’espresso riferimento alla norma agevolativa, richiama “chiaramente ed univocamente” il documento di trasporto (DDT) nel quale è stata omessa l’indicazione della norma.
Inoltre, in relazione agli investimenti materiali e immateriali “Industria 4.0” le imprese sono tenute a produrre anche una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Da, ultimo, si ricorda che, quale ulteriore adempimento, occorre effettuare apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMiT) con riferimento ai beni "Industria 4.0". A tal fine, occorre utilizzare uno specifico modello da inviare entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del beneficio e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. Tuttavia, la mancata comunicazione al Ministero non pregiudica la spettanza dell’agevolazione.
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