Credito affitti botteghe e negozi. Canone unico, scorporare gli immobili C/1

Pubblicato il 09 settembre 2020

Se il canone di locazione è unitario per più immobili di diverse categorie catastali, comprendendo solo alcuni immobili C/1, si ha diritto al tax credit affitti per negozi e botteghe sulla sola quota parte del canone di locazione relativa agli immobili censiti con categoria catastale C/1.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 321 dell’8 settembre 2020, interviene ancora sul tax credit affitti per botteghe e negozi del decreto Cura Italia. È la volta della determinazione del credito d'imposta per botteghe e negozi in caso di contratto avente ad oggetto più immobili, appartenenti a diverse categorie catastali.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) riconosce agli esercenti di attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l'attività per l’emergenza Covid-19, un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e inutilizzato.

Si tratta di un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La misura esclude gli immobili accatastati nelle altre categorie, seppure con destinazione commerciale.

Nel caso trattato, il contratto di locazione ha ad oggetto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie catastali, per i quali è previsto un canone di locazione unitario, e solo due di questi immobili sono accatastati C/1.

L’Agenzia, che riconosce al locatario la possibilità di accedere all’agevolazione, per il calcolo di quanto spetta chiarisce che:

  1. la fruizione del credito d'imposta, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari, è consentita esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1;
  2. la parte di canone riferibile agli immobili classificati come C/1 sarà determinata in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C1 rispetto al canone complessivo (modalità dell'esempio n. 6 della circolare del 1° giugno 2011, n. 26/E).
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