Con le modifiche apportate dalle commissioni al decreto anti crisi, viene proposta l'introduzione, dopo l'articolo 2, sui mutui, l'art. 2 bis, rubricato “Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari”. Le novità riguardano la modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto (cms) e la rilevazione della stessa nel calcolo dell'usura ai sensi della legge 108/96. E' così prevista la nullità delle clausole contrattuali relative alla cms se lo scoperto del conto corrente risulti essere a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in mancanza di un fido concordato con il cliente. Inoltre, qualsiasi clausola contrattuale, comunque denominata, sarà nulla qualora preveda una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento ovvero per l'utilizzo di somme di denaro indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione della somma. E questo, salvo che la banca non concordi preventivamente - facendo cioè sottoscrivere apposita clausola al cliente - un corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme. In definitiva, la cms in conto corrente sarà valida ma solo a particolari condizioni e sarà rilevante anche ai fini dell'usura in quanto predeterminata e trasparente; Bankitalia, inoltre, dovrà modificare le rilevazioni periodiche dei tassi effettivi globali medi (tegm), che saranno confrontabili con il costo effettivo e globale inclusivo della cms.
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