L’agenzia delle Entrate – nota 954-148814/2006 – rispondendo a un quesito di un’associazione di categoria, chiarisce che le prestazioni “ricorrenti” di una polizza vita possono essere tassate se al momento della loro corresponsione siano maturati rendimenti che abbiano il requisito della certezza. In altri termine, cioè, solo se alla scadenza o in caso di riscatto venga garantito un capitale minimo di ammontare predeterminato. In particolare, l’associazione ha chiesto al Fisco se le prestazioni vadano o meno tassate in considerazione del fatto che la prestazione erogata in ipotesi di riscatto può essere inferiore a quella garantita a scadenza (nel caso in cui non sia previsto un minimo garantito). L’agenzia delle Entrate, confermando l’impostazione sostanziale della risoluzione 138/2004, ha affermato che le prestazioni annuali non sono imponibili se non sono maturati rendimenti “certi”. Quindi, ai fini della tassazione è rilevante la prestazione garantita a scadenza, ma l’importo di cui tener conto è il capitale minimo, se di ammontare prestabilito, garantito non solo alla scadenza del contratto ma anche nel caso di riscatto anticipato. In conclusione, le prestazioni ricorrenti diventano imponibili, secondo il Fisco, se il loro importo, aumentato del capitale minimo garantito in caso di riscatto anticipato, eccede i premi versati per il caso vita.
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