Tassata l'attività di mediazione svolta dagli ordini

Pubblicato il 30 novembre 2011 Agli effetti Ires ed Iva, l'attività di mediazione posta in essere dai consigli degli Ordini degli avvocati, svolta sia attraverso l’istituzione degli appositi organismi di mediazione sia attraverso dipartimenti degli stessi consigli, va considerata attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi. A precisare i contorni fiscali di tale attività è l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 113 del 29 novembre 2011.

Infatti, gli organismi di diritto pubblico, mentre non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate come pubbliche autorità, vengono assoggettati ad Iva qualora svolgano attività che, se esentate, darebbero luogo ad una rilevante distorsione della concorrenza.

Per l'amministrazione finanziaria, quindi, “l’attività di mediazione si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l’assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili”. Ne consegue l'assoggettamento tanto alle imposte dirette, come reddito d'impresa, che all’IVA.

La risoluzione, infine, chiarisce che:

- i contributi corrisposti dall’Ordine ai mediatori, rientrando nel reddito d’impresa, sono sottoposti ad Ires, tranne il caso in cui gli organismi di mediazione operino come dipartimento dello stesso consiglio dell'Ordine, in quanto sarebbero semplici movimentazioni di denaro nell’ambito del medesimo soggetto. Ai fini Iva, va verificata per ogni singolo caso l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta;

- gli importi versati dai clienti agli organismi di mediazione concorrono alla formazione del reddito di impresa; inoltre, rilevano ai fini Iva in quanto costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi.
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