Tassata la “massa separata” imputabile alla stabile organizzazione dotata di personalità giuridica
Pubblicato il 23 luglio 2011
Con la sentenza n.
16106 del 22 luglio 2011, la Suprema Corte di Cassazione definisce ulteriormente la natura di “
stabile organizzazione” in Italia di un’azienda non residente, asserendo che tale forma di organizzazione costituisce un autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari riferibili alla casa madre, da cui deriva il riconoscimento della soggettività fiscale di diritto interno per la stabile organizzazione.
In altri termini, con la sentenza viene confermata la sussistenza di una “soggettività passiva” della società italiana rispetto alla pretesa impositiva del Fisco italiano, negando le istanze di parte che, invece, volevano che la stessa pretesa fosse rivolta solo alla casa madre estera. Per i giudici, il reddito d’impresa di un soggetto non residente realizzato mediante una stabile organizzazione (dotata di soggettività giuridica in quanto società di capitali) può essere tassato con riferimento alla “massa separata” delle attività imputabili alla parte riconosciuta come “stabile organizzazione” di una società con casa madre all’estero. Di conseguenza, anche nella fase di accertamento, l’azione deve essere esperita nei confronti della stabile organizzazione e non del soggetto non residente.