Le società di capitali e gli altri enti assimilati devono provvedere entro il 17 marzo 2025 (il giorno 16 marzo cade di domenica) al versamento in misura forfetaria della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei libri sociali.
La tassa annuale sui libri sociali è un obbligo imposto alle società di capitali e ad alcuni enti assimilati, finalizzato alla numerazione e vidimazione dei libri sociali obbligatori, quali il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro del consiglio di amministrazione e altri registri previsti dalla normativa vigente. Questo adempimento deve essere effettuato entro il 16 marzo di ogni anno tramite il versamento di un importo fisso, determinato in base al capitale sociale della società al 1° gennaio dell'anno di riferimento. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare sanzioni amministrative, rendendo fondamentale il rispetto dei termini e delle modalità di pagamento previste.
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è disciplinata dal DPR del 26/10/1972, n. 641 e presenta le seguenti caratteristiche:
Sono tenute al versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali le seguenti categorie di soggetti:
Sono obbligate al pagamento anche le società in liquidazione volontaria e le società sottoposte a procedure concorsuali che prevedono l’obbligo di tenuta dei libri sociali.
I soggetti esclusi dal pagamento della tassa sono:
Inoltre, è dibattuta la soggezione al tributo per le società a responsabilità limitata, poiché non esiste una specifica disposizione nel codice civile che imponga l’obbligo di bollatura dei libri sociali, a differenza delle S.p.A. Tuttavia, la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio prevede che anche le S.r.l. siano soggette alla tassa, indipendentemente dalla vidimazione effettiva dei libri.
La tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali è dovuta esclusivamente per i libri obbligatori ai sensi dell'articolo 2421 del codice civile, che comprendono:
Questi registri devono essere numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o tramite un notaio.
Al contrario, non sussiste l'obbligo di vidimazione per altri libri contabili previsti dal codice civile e dalle normative fiscali, come:
Per questi ultimi, l’unica formalità richiesta è la numerazione progressiva delle pagine, che deve essere eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla loro tenuta, senza necessità di bollatura o vidimazione.
L'importo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali viene determinato in misura fissa in base al capitale sociale o al fondo di dotazione della società al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per il 2025, gli importi da versare sono i seguenti:
L'importo resta invariato per tutto l'anno, indipendentemente da eventuali variazioni del capitale sociale avvenute successivamente al 1° gennaio. Inoltre, la tassa è deducibile ai fini IRES e IRAP nell'anno in cui viene pagata.
La tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale (articolo 2215-bis del Codice civile), dei registri stessi, in quanto sussiste comunque il presupposto impositivo (interpello n. 42/E del 20 febbraio 2025).
Per il 2025, la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali deve essere versata entro il 17 marzo 2025 utilizzando il modello F24 con modalità telematica.
Il codice tributo da indicare è 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali, specificando l’anno di riferimento 2025 nella sezione "Anno di riferimento". Il pagamento può essere effettuato tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, home banking degli istituti di credito convenzionati o intermediari abilitati (come commercialisti e CAF).
Le società di nuova costituzione, che non erano operative al 1° gennaio 2025, devono invece effettuare il versamento con bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
È possibile compensare l’importo della tassa con eventuali crediti erariali disponibili. Una volta effettuato il versamento, è necessario conservarne la ricevuta, poiché potrebbe essere richiesta dalla Camera di Commercio o da altri enti in fase di vidimazione dei libri sociali.
L'omesso o tardivo versamento della tassa comporta una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto, con un minimo di 103 euro.
Per regolarizzare la propria posizione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni in base al ritardo nel versamento:
Oltre alla sanzione ridotta, occorre versare anche gli interessi legali maturati. Il versamento della tassa omessa e degli interessi deve essere effettuato tramite modello F24.
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