Tra le principali novità contenute nella versione, riveduta e corretta, dell’articolo 8 del disegno di legge Finanziaria, in materia di tassa di scopo emerge quanto segue:
- i Comuni istituiranno il tributo con regolamento, determinando contestualmente l’opera pubblica da realizzare, l’ammontare della spesa da finanziare, l’aliquota d’imposta e la modalità di versamento degli importi dovuti;
- saranno esentati i cittadini con i redditi annui più bassi (inferiori a 20 mila euro) e quelli che già godono di esenzioni e riduzioni sull’Ici per la prima casa;
- l’imposta potrà essere applicata per un periodo massimo di cinque anni e sarà determinata applicando alla base imponibile dell’Imposta comunale sugli immobili un’aliquota massima dello 0,5 per mille;
- l’imposta servirà per finanziare il trasporto pubblico, le opere viarie di arredo urbano, di risistemazione di aree destinate a parchi e giardini, le opere di realizzazione di parcheggi pubblici. A cui vanno ad aggiungersi anche la costruzione di nuove scuole, la conservazione dei beni artistici, le opere di restauro e le attività culturali, museali e bibliotecaire.
In caso di mancato avvio dell’opera nel giro di due anni è previsto che il Comune restituisca l’importo della tassa ai contribuenti.
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