Tasi, il modello di dichiarazione valido è quello Imu
Pubblicato il 26 marzo 2015
A seguito di numerose segnalazioni pervenute al ministero dell’Economia e delle Finanze sulla circostanza che alcuni Comuni hanno emanato un apposito modello, valido nel loro territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale dello stesso Mef è intervenuta, con la
risoluzione n. 3/Df del 25 marzo 2015, per specificare che
il modello di dichiarazione Tasi non può essere diverso per ciascun Comune.
Dalla lettura delle norme che disciplinano tale tributo emerge chiaramente che il
modello di dichiarazione deve essere unico e adottato con decreto del ministro dell’Economa e delle Finanze.
Il Comune
deve solo provvedere a mettere a disposizione il modello, ma
non ha anche l’onere di predisporlo.
Dopo che i vari tributi locali, in virtù dell’art. 1, comma 639, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono confluiti nell'
Imposta unica comunale (Iuc), è emersa la volontà del legislatore di predisporre per essi alcune disposizioni comuni, vista la loro stretta interconnessione.
Proprio per tali ragioni, il successivo comma 687 precisa che
“ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu”.
Ne deriva, dunque, che anche per quanto riguarda la
dichiarazione Tasi, il
modello valido da utilizzare è quello approvato con decreto del Mef, in analogia a quanto espressamente previsto dal Dl n.
201/2011 per l’Imu, e
non quello deliberato dal Comune.
Nella circolare si ricorda, infine, che già nelle
Faq del 3 giugno 2014, la direzione tributaria Mef si era espressa sull’argomento specificando che
“la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI”.