I giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso presentato da un hotel del comune di Napoli affermando la legittimità del diritto alla riduzione del 60% della Tarsu per il disservizio sulla raccolta dei rifiuti dovuto a cause di emergenza.
In base alla normativa (articolo 65, Dlgs 507/1993), la riduzione spetta se il servizio di raccolta, regolarmente istituito ed attivato, non viene poi effettivamente svolto oppure ciò avvenga in grave difformità rispetto a quanto stabilito dal regolamento comunale in ordine alla distanza, capacità dei contenitori nonché alla frequenza della raccolta.
La Ctr ha erroneamente statuito sul punto affermando che la riduzione non era dovuta in quanto era esclusa la responsabilità del comune. Ma la legge prevede la riduzione in parola per il fatto oggettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo la normativa locale ed, in ogni caso, l’espletamento del servizio di nettezza urbana rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del comune. Quindi la riduzione opera indipendentemente dalla sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento o di un elemento soggettivo che rendano il servizio imputabile all’amministrazione comunale.
La riduzione, affermano i giudici nella sentenza n. 22531 del 27 settembre 2017, non rappresenta un risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né una sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, ma ha il fine di ripristinare un “tendenziale equilibrio impositivo tra la tassa comunale pretesa ed il costo del servizio effettivamente reso".
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".