La TARI (Tassa sui Rifiuti) non è interessata dalla proroga temporale che, invece, riguarda le due altre dichiarazioni della IUC: IMU (Imposta Municipale Propria); TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili).
Con la risoluzione n. 2/DF/2019 del 6 agosto, il MEF, in risposta allo specifico quesito, chiarisce, di fatto, come sia inapplicabile alla TARI lo slittamento temporale dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo al quale le variazioni si riferiscono, stabilito dal Decreto legge n. 34/2019, del 30 aprile (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, del 28 giugno).
Dalla lettura dell’art. 3-ter del Decreto, infatti, emergerebbe che tali termini sarebbero stati modificati non solo per l’IMU e per la TASI ma anche per la TARI, poiché il comma in parola cita l’IUC (Imposta Unica Comunale) che racchiude i tre tributi, sebbene le regole ad essi sottese siano sostanzialmente distinte, persino nella modalità di pagamento.
Perciò resta, per la TARI, il termine del 30 giugno, ovvero il diverso termine fissato da regolamento comunale.
I contribuenti che per la difficoltà di interpretare la norma fino all'intervento del Ministero hanno finora atteso, ritenendo che nella previsione di legge sulla proroga rientrasse anche la TARI, in quanto anch'essa dichiarazione dei tributi comunali relativa alla IUC, assieme ad IMU e TASI prorogate al 31 dicembre, possono tuttavia porre rimedio.
Essi presenteranno denuncia tardiva entro il 28 settembre 2019, avvalendosi del ravvedimento ordinario, che concede 90 giorni dalla scadenza ultima, con pagamento della sanzione ridotta del 10%.
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