Tar Lazio: test di medicina annullato, immatricolazioni in salvo

Pubblicato il 19 gennaio 2024

Annullati, dal Tar del Lazio, i bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina per l’anno accademico 2023/2024 e la graduatoria unica nazionale del concorso.

Dall'annullamento, tuttavia, sono state fatte salve le immatricolazioni già avvenute e quelle in via di perfezionamento per il predetto anno accademico.

Per contro, non si potrà procedere a ulteriori scorrimenti della graduatoria, salvo quelli la cui finestra di perfezionamento risulti ancora aperta alla data di pubblicazione della sentenza.

Immatricolazioni salve ma no a ulteriori scorrimenti di graduatoria 

Con sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, il Tribunale amministrativo del Lazio si è pronunciato sul sistema dei test Tolc per l'ingresso in medicina, sistema, questo, ritenuto non soddisfare le esigenze di selezione degli aspiranti secondo criteri di merito e di capacità.

Sono stati evidenziati, in particolare, elementi di alea non giustificati da esigenze oggettive della selezione e che non consentirebbero, nemmeno, un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola performance: la posizione di questi risulterebbe influenzata, infatti, in modo significativo e determinante, dall’attribuzione di un fattore di parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, pertanto, la par condicio tra i candidati.

Test Tolc: prove non omogenee

Secondo i giudici amministrativi, nel dettaglio, il previsto meccanismo di “equalizzazione” avrebbe evidenziato un aspetto che, alla luce delle risultanze in atti, appare incontestabile: le prove somministrate ai candidati non erano omogenee quanto a difficoltà complessiva.

L’accertata disomogeneità delle prove - in tale contesto - si risolve in un fattore, non controllabile dal candidato, di premialità o penalizzazione suscettibile, di per sé, di influenzare l’accesso o l’esclusione dai corsi.

Un sistema siffatto - conclude la decisione - non è idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e non può, pertanto, superare il vaglio di legittimità.

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