Decreto lavoro e taglio del cuneo fiscale: i chiarimenti Inps

Pubblicato il 11 agosto 2023

E' del 10 agosto 2023 il messaggio Inps n. 2924 con cui l'Istituto chiarisce alcuni aspetti e fornisce le modalità operative per una corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 39 del Decreto lavoro in tema di taglio del cuneo fiscale sui contributi Ivs dovuti dai lavoratori dipendenti.

Vediamo di che si tratta, rinviando anche al nostro precedente articolo "Taglio cuneo fiscale, stipendio più ricco ad agosto per i dipendenti pubblici"

Cuneo fiscale: cos'è e le novità del Decreto lavoro

Con il termine "cuneo fiscale" si intende la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e quello netto percepito dal lavoratore.

Con il Decreto lavoro l’esonero contributivo Ivs spettante ai lavoratori dipendenti è stato aumentato, rispetto a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2023 e per il periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, al:

Tredicesima mensilità

Per quanto riguarda l’applicazione del taglio del cuneo fiscale sulla tredicesima mensilità a norma dell'art. 39 del Decreto lavoro, l’esonero in trattazione trova applicazione:

In caso di tredicesima mensilità erogata mensilmente, la riduzione contributiva si applica al singolo rateo nella misura del:

Cumulo

Riprendendo quanto già esposto con messaggio n. 1932/ 2023, per la trattazione del quale si veda "Esonero contributivo per i lavoratori a due tempi e due vie", l'Inps chiarisce che l'esonero contributivo è cumulabile con quelli previsti in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con l’incentivo NEET disciplinato dall’art. 27 del Decreto lavoro  e con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022).
Ne deriva che la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta, come illustrato nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022, del 50% e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione del 6 o del 7%.
Ugualmente, ove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva (codice causale “ELAM”) e, di conseguenza, l'esonero Ivs trova applicazione nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta, non potendosi fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

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