Possono i sussidi erogati per sostenere le imprese in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed erogati successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) beneficiare dell’esenzione fiscale?
La domanda è stata posta all’Amministrazione finanziaria da una Provincia che fa presente di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, affermando che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.
L’ente pubblico intende sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari.
Si chiede se sia possibile applicare l’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 (decreto Ristori) precisando che gli aiuti sono stati erogati successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022).
Tale disposizione prevede che contributi ed indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 516 del 18 ottobre 2022, sottolineata l’eccezionalità dei contributi erogati ad esercenti attività d’impresa, arte o professione e i lavoratori autonomi per contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ritiene che i sussidi non rilevino ai fini fiscali pur se corrisposti successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza.
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