Superbonus villette: sì se la destinazione ad abitazione principale arriva a fine lavori

Pubblicato il 11 luglio 2023

Il momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad abitazione principale di un'unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione è l’argomento della risposta ad interpello n. 377, emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 10 luglio 2023.

Villette unifamiliari: destinazione ad abitazione principale solo al termine dei lavori

Il caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è quello di un acquirente di un immobile inagibile grazie all’agevolazione “prima casa”, che intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione dello stesso.

L’Istante chiede di sapere se può avvalersi delle agevolazioni cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), nel caso in cui adibisca l'immobile a propria abitazione principale, stabilendovi anche la propria residenza, solo alla fine degli interventi previsti.

Superbonus, verifica del requisito dell’abitazione principale a fine lavori

Nella risposta ad interpello n. 377/2023, l’Agenzia dopo aver riepilogato la normativa in materia di Superbonus per l'efficientamento energetico degli edifici e richiamati i documenti di prassi emanati al riguardo, rimanda direttamente all’ultima circolare n. 13 del 13 giugno 2023 per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa stessa.

L’Agenzia ricorda che le disposizioni in materia di Superbonus al 110% di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio sono state oggetto di successivi interventi normativi.

Da ultimo, è da segnalare l'articolo 9, del decreto Aiuti quater che ha modificato il comma 8 bis del citato articolo 119, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

  1. il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
  2. la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  3. il contribuente abbia un ''reddito di riferimento'' non superiore a 15.000 euro.

L’istante rivolgendosi alle Entrate fa presente che aveva intenzione di accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus, ma che possedeva solo parzialmente i requisiti di legge in caso di interventi su immobili unifamiliari, dato che inizialmente non era residente nell'immobile per via dello stato di inagibilità.

L’Agenzia spiega in che modo debba essere considerato il requisito concernente la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, rinviando alla citata circolare n. 13/E del 2023 in cui è stato chiarito che la verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

La circolare n. 13/2023 specifica che può essere applicata la definizione del comma 3 bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Tuttavia, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

NOTA BENE: Pertanto, conclude la risposta ad interpello in oggetto, l’istante, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla normativa di riferimento, potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile diventi “abitazione principale” al termine degli interventi agevolati.
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