Con la scadenza del termine fissato dal Decreto Milleproroghe, al 31 marzo 2023, per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni di cessione e sconto in fattura relative agli interventi dello scorso anno inerenti al Superbonus, arriva una nuova proroga, questa volta disposta dalla legge di conversione del Decreto cessioni (Dl n. 11/2023), che però entrerà in vigore dopo la scadenza indicata.
Per risolvere l’impasse è intervenuto il MEF, con un’indicazione di raccordo, che ufficializza lo slittamento dalla giornata del 31 marzo al 30 settembre 2023 del limite temporale entro il quale effettuare le spese, agevolate al 110%, relative agli interventi su abitazioni unifamiliari e unità indipendenti.
Il Ddl, che ha ottenuto la fiducia alla Camera e attende di completare l’iter parlamentare già domani, infatti, è stato accompagnato da un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che concede, fin da subito, sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari.
Il “comunicato legge” del MEF del 30 marzo dispone che a partire dal 1° aprile 2023, e fino al 30 novembre prossimo si potrebbero sbloccare nuove comunicazioni per un totale vicino a 3,2 miliardi di euro.
NOTA BENE: Viene così confermata l’estensione al 30 settembre 2023 (invece dell’attuale 31 marzo 2023) del termine, di cui al secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del Superbonus con aliquota del 110%
Il tutto a seguito di un emendamento al Decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, che comunque prevede una condizione: il nuovo termine slitta al 30 settembre 2023 se alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
ATTENZIONE: Si tratta quindi di interventi già avviati che, però, a causa dei ritardi nell’avanzamento dei cantieri, avevano bisogno di altro tempo.
NOTA BENE: Un ulteriore emendamento allo stesso decreto legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione - a favore di banche e intermediari finanziari - è concluso dopo il 31 marzo 2023.
Alla luce di tutto ciò, la proroga del Superbonus per le villette al 30 settembre 2023 e le nuove regole sulla remissione in bonis per le comunicazioni della cessione del credito sono subito operative.
La nota del MEF è servita per blindare queste ultime novità che, ufficialmente, entreranno in vigore solo il prossimo 17 aprile, dopo che il Ddl avrà passato l'esame del Senato per la conversione in legge, ma che di fatto sono operative fin da subito.
Il Ministero, in sostanza, dà ai contribuenti e alle imprese la certezza che la proroga ci sarà, così come deciso con l’emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera e confermato con la fiducia incassata in Aula alla Camera.
Il Senato, infatti, dovrebbe limitarsi a recepire, con un lavoro di pochi giorni, le indicazioni di Montecitorio per mandare il testo in Gazzetta Ufficiale anche prima della scadenza.
Il testo del decreto ribattezzato “blocca cessioni”, in vigore dallo scorso 17 febbraio, è stato profondamente ampliato durante l’iter parlamentare, visto che le suddette Commissioni hanno introdotto cinque nuovi articoli, rispetto ai tre originariamente previsti, oltre che diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2.
Oltre al Superbonus villette, c’è un altro adempimento, connesso alla maxi-detrazione e ai bonus edilizi, che supera la scadenza del 31 marzo.
Si tratta, come anticipato, della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito: finora era richiesto al contribuente di stipulare un contratto di acquisto del credito con la banca e di comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.
Dato il blocco nel mercato della cessione dei crediti, la comunicazione dell’opzione all’Agenzia può avvenire dopo il 31 marzo 2023, avvalendosi della remissione in bonis e, quindi, pagando una sanzione di 250 euro anche se l’accordo di cessione del credito con la banca non è stato ancora concluso.
Infine, da segnalare che nel testo del Ddl sono presenti anche diverse norme di interpretazione autentica, che avranno efficacia retroattiva.
Sono state accolte le proposte del Cndcec; infatti, nel testo approvato è evidente ora la facoltà e non l'obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus nonchè la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell'allegato B per Sisma bonus e super Sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o inizio lavori.
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