Superbonus, fattura corretta nel 2024 con sconto al 70%

Pubblicato il 10 luglio 2024

La risposta n. 146/E del 2024 dell'Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso complesso di errata fatturazione relativa allo sconto in fattura per lavori agevolati con il Superbonus in un condominio minimo.

Le conseguenze dell'errata fatturazione dei lavori agevolabili sono state l’occasione per il Fisco di esaminare le implicazioni fiscali e operative delle correzioni delle fatture errate e l'applicazione delle agevolazioni fiscali in tali contesti.

In breve, grazie a tale risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errori nelle fatture trasmesse a dicembre 2023 che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni), nonostante si provveda a sanare la violazione aderendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, non è possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al dicembre 2023.

Analizziamo il caso di specie sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, prima di approfondire la risposta resa.

Condominio minimo, fatturazione con lo "sconto in fattura" e possibili errori

Il caso riguarda un errore nella fatturazione per lavori agevolati con il Superbonus in un condominio minimo.

La contribuente, nella qualità di condòmino, ha precisato che il 29 dicembre 2023 la ditta appaltatrice, dopo aver completato il 70% dei lavori previsti dal Superbonus, ha emesso tre fatture.

Queste fatture, che non prevedevano un conguaglio di denaro per effetto dello sconto in fattura, contenevano un errore significativo: lo sconto non era indicato a valle dell'importo complessivo della fattura (IVA inclusa), ma erroneamente a riduzione dell'imponibile IVA, cioè prima del calcolo dell'IVA. Questo ha azzerato l'imponibile e impedito l'applicazione dell'IVA in rivalsa.

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, lo sconto in fattura doveva essere sottratto dall'importo totale della fattura e non dall'imponibile. La circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, specifica infatti che, per l’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti».

NOTA BENE: L’errata esposizione dello sconto ha così neutralizzato erroneamente gli importi dei singoli interventi indicati nel documento, richiedendo una correzione successiva delle fatture.

L'impresa ha quindi trasmesso al Sistema di Interscambio tre nuove fatture, datate 29 dicembre 2023, il 27 marzo 2024. Queste fatture replicavano quelle precedenti ma correggevano l'errore relativo all'addebito dell'IVA, senza emettere note di accredito per stornare le fatture originali, causando una duplicazione.

Durante le procedure di asseverazione successive al 31 dicembre 2023, si è riscontrato che le fatture emesse non esponevano correttamente l'importo complessivo a valle, ma solo nel corpo del documento. Questo errore ha neutralizzato erroneamente gli importi dei singoli interventi indicati. L'asseverazione del Sal (Stato Avanzamento Lavori) è stata effettuata il 27 marzo 2024 e, entro il 4 aprile 2024, sono state inviate le comunicazioni relative all'opzione dello sconto in fattura.

A seguire una tabella in cui sono state riepilogate le vicende del caso in esame:

Fase

Descrizione

Errore nelle fatture del 2023

L'impresa ha emesso tre fatture nel 2023 per i lavori effettuati, applicando lo sconto in fattura totale in modo errato. Lo sconto è stato applicato a riduzione dell'imponibile IVA, azzerando l'imponibile stesso e non applicando l'IVA in rivalsa.

Emissione di nuove fatture nel 2024

L'impresa ha trasmesso al Sistema di interscambio (Sdi) tre nuove fatture, datate 29 dicembre 2023, il 27 marzo 2024. Queste fatture replicano quelle precedenti ma correggono l'errore relativo all'addebito dell'IVA. Tuttavia, l'impresa non ha emesso note di accredito per stornare le fatture originali errate, creando una duplicazione.

Asseverazione e comunicazione

L'asseverazione del Sal (Stato Avanzamento Lavori) è stata fatta il 27 marzo 2024, e le comunicazioni dell'opzione dello sconto in fattura sono state inviate entro il 4 aprile 2024.

Correzione errore con specifiche note di variazione

L'interpellante ha proposto di correggere le fatture originarie, emesse il 29 dicembre 2023, con note di variazione per integrare correttamente lo sconto praticato, secondo le condizioni previste dall'articolo 26 del DPR 633/1972 e utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Successivamente, l'istante ha comunicato che la ditta ha emesso le note di debito corrette e le ha trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) il 27 marzo 2024. L'asseverazione intermedia è stata completata il 29 marzo 2024 e le comunicazioni relative allo sconto in fattura sono state inviate entro il 4 aprile 2024.

L'istante ritiene, così, che l'errore sia stato rimosso e di poter accedere all'agevolazione fiscale nella misura vigente nel 2023, pari al 110%.

Errata fatturazione sul Superbonus, soluzione delle Entrate

Di diverso avviso è stata la riposta dell’Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024.

L’Agenzia ha evidenziato come la ditta fornitrice abbia emesso tre fatture errate il 29 dicembre 2023, applicando lo sconto sul solo imponibile e omettendo di addebitare l'IVA in rivalsa. Ai sensi della circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, invece, lo sconto in fattura doveva essere calcolato sul valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e non ridurre la base imponibile.

Inoltre, le nuove fatture, datate 29 dicembre 2023, sono state trasmesse al Sistema di Interscambio il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni previsto per legittimare la data di effettuazione dell'operazione. Per di più, queste nuove fatture replicavano quelle errate, correggendo solo l'addebito dell'IVA, ma senza emettere note di credito per stornare le fatture originali, causando una duplicazione.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, nonostante l'uso del ravvedimento operoso per sanare le violazioni, non è possibile retrodatare l'efficacia delle fatture per applicare lo sconto del 110% (valido per l’anno 2023).

Infatti, visto che le note di debito corrette sono state inviate allo SdI il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024, ovvero il 70%, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti normativi.

In conclusione, la soluzione prospettata dall'istante non può essere accolta.

Di conseguenza, l'asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito devono essere modificate in base alla misura agevolativa effettivamente spettante.

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