Da oggi sul sito ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/ è possibile inviare anche la documentazione per usufruire del Superbonus 110% (detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia).
Da oggi decorrono anche i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti per i lavori già conclusi.
Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito c’è tempo fino al 16 marzo 2021.
È con questi messaggi che Enea avvisa dell’implementazione della funzionalità nella piattaforma dedicata alle detrazioni fiscali (nata il 25 marzo 2020) che permette: caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali Super Ecobonus (detrazione del 110%).
Si ricorda che sul sito Enea sono disponibili le Faq sul superbonus 110% (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus-2.html). Sono condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate e aggiornate a ottobre 2020.
Intanto, si è svolto lo speciale Telefisco sul Superbonus del 110%, organizzato dal Sole 24 Ore, nel corso del quale l’agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti giunti dalle categorie e sciogliendo molti dubbi.
Oltre al direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, hanno partecipato al confronto i tecnici del ministero dello Sviluppo economico, da cui è arrivata una delle precisazioni più attese, quella sul requisito di autonomia funzionale relativa agli impianti per gli immobili indipendenti: l’elenco è tassativo e non esemplificativo, pertanto devono essere “di proprietà esclusiva” gli impianti “per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento”.
Ne deriva che gli impianti non individuati dal breve elenco, ad esempio le fognature e i sistemi di depurazione, non dovranno essere per forza autonomi.
Domenico Prisinzano di Enea spiega che “L’asseverazione era prevista anche per il vecchio ecobonus, ora è stata aggiunto l’obbligo di depositarla nel nostro portale, mentre prima veniva conservata a cura del contribuente. Si tratta di documenti che, soprattutto in alcuni casi, potranno essere parecchio corposi… In caso di edifici unifamiliari la compilazione potrà essere anche relativamente semplice. In caso di condomini, bisognerà valutare il miglioramento dell’intero edificio e, quindi, inserire elementi sia relativi alle parti comuni che agli interventi privati. Questo può portare a documenti molto complessi”.
Per la fruizione diretta l’asseverazione serve a chiudere la pratica; nel caso di cessione del credito, servirà anche l’ottenimento del visto di conformità.
La sezione dedicata al superbonus 110% apre con una breve descrizione: il decreto legge 34/2020 “decreto rilancio” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, prevede l'innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica che soddisfano i requisiti di cui al decreto 06/08/2020 e per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Tramite questo sito è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.
È necessario avere un account asseveratore: per gli in intermediari l’avviso che l’account “intermediario” può essere cambiato in "asseveratore".
Sull’asseverazione:
Step per la funzionalità:
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