Superbonus 110, regole e modello di comunicazione

Pubblicato il 21 agosto 2020

Primi chiarimenti circa la detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione, previste dagli articoli 119 e 121 del c.d. “Decreto Rilancio” n. 34/2020, sono giunti con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto scorso. 

E’ seguita l’approvazione, con provvedimento n. 283847/2020 emanato in egual data, del modello di Comunicazione che consente la fruizione (dal prossimo 15 ottobre) dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, guarnito da istruzioni per una corretta compilazione. 

Regole e modello, dunque, ci sono.  

Superbonus 110%. Ambito soggettivo  

L’accesso al Superbonus del 110 per cento è consentito anche: 

Nel plafond rientrano i costi per i materiali, la progettazione e le spese connesse, ovvero perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione, prospezione.  

Superbonus 110%. Comunicazione  

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata alle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento n. 283847/2020.  

Va inviata esclusivamente in via telematica (anche avvalendosi degli intermediari) dal beneficiario della detrazione, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, o dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. 

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la Comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità

Superbonus 110%. Modello 

Nel modello dovranno essere indicati i dati del soggetto che trasmette la Comunicazione (beneficiario, intermediario, amministratore di condominio, soggetto che appone il visto), l’opzione esercitata, la tipologia di intervento effettuato, l’ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto, i dati identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento e i dati dei beneficiari e dei cessionari/fornitori. Nella sezione riservata a chi appone il visto di conformità, da compilare solo in caso di Superbonus, vanno indicati anche i dati identificativi delle asseverazioni previste per gli interventi ecobonus e sismabonus

Come sopra accennato, in caso di esercizio dell’opzione il provvedimento agenziale n. 283847/2020 fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del relativo credito. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.  

Il credito d’imposta è "sfruttabile" a far data dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. 

La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la medesima che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.  

I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

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