Superbonus 110%: decreti Mise, asseverazioni e requisiti minimi, sono attesi nella prossima Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero ha ottemperato alle disposizioni della Corte dei Conti ed ha eliminato le criticità soprattutto negli allegati tecnici, segnalate nelle osservazioni dell’organo di controllo.
L’entrata in vigore sarà immediata, dunque già da oggi 5 ottobre 2020, visto che si avvicina la data del 15 ottobre, in cui sarà possibile inviare all’agenzia delle Entrate la comunicazione per esercitare l’opzione della cessione o dello sconto in fattura.
Intanto, il Sole 24Ore annuncia per il 27 ottobre il convegno “Il superbonus del 110% - Speciale Telefisco”.
Parteciperanno, oltre all’agenzia delle Entrate, che risponderà a contribuenti e professionisti, anche rappresentanti di Mef, MiSE, Cndcec e Anaci, che saranno impegnati in una tavola rotonda su “La cessione del credito”.
Per i commercialisti la partecipazione al convegno sarà valida ai fini della formazione.
E continua la pubblicazione di prassi delle Entrate sul tema.
Con la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia spiega che la cessione del credito d’imposta, sia relativamente al Superbonus 110% che agli altri bonus casa, non pongono limiti soggettivi per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Nel caso di specie, dunque, un libero professionista in regime forfettario che ha effettuato quest’anno un intervento di sostituzione degli infissi della propria abitazione, può cedere l’ecobonus del 50% al genitore che ha finanziato la spesa.
Fino all’ampliamento operato dal decreto Rilancio l’ecobonus non poteva essere utilizzato da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, poiché non avrebbero potuto fruire della corrispondente detrazione: l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (no tax area).
Ma ora, il decreto Rilancio - decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) - stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, in precedenza indispensabile.
L'esercizio dell'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell'Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
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