In tema di Super e Iper ammortamento e delle relative discipline agevolative introdotte da una Legge di Stabilità ed una Legge di Bilancio, l'Amministrazione finanziaria ritiene – sul trattamento dei c.d. “magazzini autoportanti” ed in particolare sulla corretta distinzione della componente immobiliare (suscettibile di attribuzione di rendita rispetto alla componente mobiliare) - che gli investimenti in magazzini autoportanti possano beneficiare di tali agevolazioni esclusivamente per le componenti impiantistiche. Queste sono le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale.
Non altrettanto può avvenire per le costruzioni incluse nella stima catastale.
La risoluzione 62/E/2018 del 9 agosto, ricorda che super ed iper ammortamento consentono ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni di maggiorare le quote di ammortamento in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
Suolo ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,
costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,
componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo
compongono i magazzini autoportanti.
Ebbene, per la fruibilità del vantaggio in commento occorre distinguere quel che è configurabile come costruzione (includibile nella stima catastale), dalla parte impiantistica (che ne è esclusa).
Nei magazzini autoportanti, le scaffalature, ad esempio, costituiscono elementi propri del fabbricato, da includere nella stima catastale. Viceversa, ad esempio, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati sono annoverati tra gli impianti funzionali al processo produttivo, pertanto sono da escludere da tale stima.
Ne consegue che ad essere agevolabili secondo la vigente disciplina fiscale con il super ed iper ammortamento sono, come detto, le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, perché escluse dalla determinazione della rendita catastale.
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