Super ammortamento Guida Entrate

Pubblicato il 27 maggio 2016

La Stabilità 2016 ha previsto il cosiddetto super ammortamento, ossia una misura finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 26 maggio 2016, fornisce un vero prontuario con cui chiarisce i dubbi più ricorrenti sulle modalità di fruizione della maggiorazione del 40% degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Soggetti interessati

In primo luogo si chiarisce quali siano i soggetti che possono essere interessati al super ammortamento.

La circolare 23/E/2016 specifica che l'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Con riferimento agli esercenti arti e professioni, il beneficio si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione che applicano il regime dei minimi o il regime di vantaggio.

Ne sono, invece, esclusi gli imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario e le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.

Investimenti

Il super ammortamento spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto, mentre ne restano esclusi i beni acquistati tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.

La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni "materiali" e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali.

I beni devono essere necessariamente strumentali e, quindi, diversi dai beni merce e dai materiali di consumo.

Il maxi ammortamento spetta anche per le migliorie su beni di terzi che costituiscono beni materiali in base ai principi contabili italiani; nel caso, invece, di costi pluriennali da iscrivere nelle immobilizzazioni immateriali non si ha diritto alla maggiore deduzione.

Nel caso di autovetture, il beneficio della maggiore deduzione del 40% si calcola sul costo effettivo (con deduzione poi al 20%) dell’autovettura acquistata. Se l’auto ha un costo superiore a 18.076 euro, la deduzione sarà pari al 40% del limite da ripartire negli anni in base al coefficiente di ammortamento e nei limiti del 20%.

Ambito temporale

Il super ammortamento compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, imputati in base alle regole generali della competenza previste dal TUIR. La maggiorazione del 40% deve, infatti, essere necessariamente fruita nel periodo d'imposta di competenza della quota di ammortamento e del canone di leasing cui si riferisce.

In caso di deduzione non effettuata, in tutto o in parte, in sede di determinazione del reddito di tale periodo, il “recupero” non può avvenire nella dichiarazione di uno degli anni successivi. Tuttavia, si può presentare una dichiarazione integrativa "a favore", entro l'anno successivo, oppure un'istanza di rimborso.

Infine, se il bene o il contratto di leasing agevolato viene ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, le quote di maggiorazione già dedotte non possono essere recuperate; mentre per quanto riguarda le restanti, esse non possono essere più utilizzate. Infatti, né il cedente né il cessionario possono più fruire del beneficio: il cessionario in quanto acquista un bene strumentale usato. La stessa regola si applica in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto da parte dell'utilizzatore.

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