Sull'esdebitazione è il giudice a valutare caso per caso
Pubblicato il 19 novembre 2011
Secondo le Sezioni unite civili –
sentenza n. 24215 del 18 novembre 2011 – ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione al fallito spetta all'autorità giudiziaria valutare caso per caso la percentuale dei pagamenti dallo stesso effettuati ed individuare se gli stessi siano da considerare sufficienti.
Ed infatti – si legge nel testo della decisione -
“il legislatore si è invero limitato a stabilire al riguardo che al fine indicato occorre il pagamento di una parte dei debiti esistenti, e sarà dunque compito del giudice del merito con il suo prudente apprezzamento, accertare quando ciò si sia verificato, quando cioè la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia”.