Sulle ritenute in eccesso l’istanza è del dipendente

Pubblicato il 10 dicembre 2007

Con la sentenza n. 23886 del 19 novembre scorso, la corte di Cassazione ha respinto l’istanza di una società, accogliendo il ricorso del Fisco in virtù di due sentenze precedenti: la n. 8696/1996 e la n. 14922/2000. ha ribadito che anche se è il datore di lavoro che sbaglia nell’effettuare i versamenti, il debitore principale nei confronti dell’Erario è il percettore del reddito imponibile e solo a lui compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso. Totalmente diversa l’impostazione della sentenza n. 14911/2007, in cui i giudici spiegavano che l’articolo 38 del Dpr 602/1973 prevede un doppio binario per recuperare le somme pagate erroneamente, attribuendo la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti diretti, sia al soggetto che ha effettuato il versamento diretto, sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta.

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