Con la sentenza n. 23886 del 19 novembre scorso, la corte di Cassazione ha respinto l’istanza di una società, accogliendo il ricorso del Fisco in virtù di due sentenze precedenti: la n. 8696/1996 e la n. 14922/2000. ha ribadito che anche se è il datore di lavoro che sbaglia nell’effettuare i versamenti, il debitore principale nei confronti dell’Erario è il percettore del reddito imponibile e solo a lui compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso. Totalmente diversa l’impostazione della sentenza n. 14911/2007, in cui i giudici spiegavano che l’articolo 38 del Dpr 602/1973 prevede un doppio binario per recuperare le somme pagate erroneamente, attribuendo la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti diretti, sia al soggetto che ha effettuato il versamento diretto, sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta.
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