Sull'asservimento l'assenso del terzo subentrante va manifestato
Pubblicato il 22 agosto 2010
Il Consiglio di stato – sentenza n. 4333 del 6 luglio 2010 – si è pronunciato in materia di asservimento dei terreni sottolineando come in presenza dello stesso le aree assoggettate perdono, in tutto o in parte, ma definitivamente, la loro attitudine edificatoria in favore della particella di progetto; a tale effetto - spiega il collegio amministrativo - “è richiesto, normalmente, che il proprietario del compendio interessato, debba sottoscrivere un atto d’obbligo ovvero una dichiarazione formale, con il quale, nei riguardi del Comune, s’impegna per sé e per i propri aventi causa a non utilizzare, in seguito, a fini edificatori, le particelle asservite di cui ha, insieme alla particella di progetto, la proprietà o comunque la disponibilità giuridica”.
Dall'asservimento – continuano i giudici - scaturiscono effetti obbligatori, la cui intrasmissibilità fa si che il terzo subentrante con titolo a realizzare l’intervento edilizio già assentito, deve pur sempre, seppure senza utilizzare forme sacramentali, manifestare verso il Comune il proprio assenso, sempre che si trovi nelle condizioni di farlo.