Sull'albo decide l'Ordine
Pubblicato il 17 giugno 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13853 del 15 giugno scorso, ha accolto il ricorso presentato da un commercialista a cui la Cassa aveva contestato una situazione di incompatibilità e, conseguentemente, disposto la cancellazione dall'Albo. I giudici di legittimità, intervenendo su una questione non del tutto pacifica in giurisprudenza, hanno però statuito che “i provvedimenti di cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti, in caso di situazioni di incompatibilità, competono, per legge, solo al Consiglio dell'Ordine”. Al professionista, in particolare, spettano sempre la garanzia di poter essere sentito e di poter fare ricorso contro la cancellazione, garanzie queste non rispettate nel caso in esame in quanto la Cassa aveva emesso il provvedimento senza consentire repliche all'interessato. Inoltre, continua la Corte, non esistono norme che attribuiscano tale facoltà alla Cassa.