Secondo la Cassazione (sentenza n. 21402 del 28 maggio 2008), l'abilitazione alla guida di un cittadino non costituisce una qualità personale che l'interessato è obbligato a comunicare alla polizia e, pertanto, chi dichiari agli organi di vigilanza stradale di aver dimenticato a casa la patente, in realtà mai conseguita o sospesa, non può essere condannato per false dichiarazioni ai sensi dell'art. 496 c.p. Inoltre, continua la Corte, il privato cittadino non può essere costretto ad autoaccusarsi di una violazione di legge.
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