I datori di lavoro sono in dubbio su se applicare da questo mese, per assenza del dirigente in maternità, le regole della legge 104/2006, che impongono loro di corrispondere a titolo d’anticipo l’indennità c/Inps. In virtù della disciplina precedente, essi dovrebbero altrimenti continuare ad erogare i trattamenti economici previsti dai contratti nazionali. La nuova legislazione in materia è entrata in vigore lo scorso 1° aprile e, conseguentemente, le associazioni sindacali hanno modificato la norma contrattuale che disciplina l’istituto, ma sono ancora attese le istruzioni dell’Inps, cui la legge 104/2006 ha trasferito l’onere economico dell’assenza per maternità del dirigente, producendo la trasformazione del trattamento spettante in occasione del congedo maternità-paternità, del congedo parentale e dei permessi per allattamento, da ordinaria retribuzione a carico del datore a prestazione previdenziale erogata dall’Inps.
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