Il maxiemendamento al disegno di legge Finanziaria 2007 approvato dalla Camera riscrive le regole che fissano le misure compensative in favore delle imprese del settore privato che, dal prossimo anno, vedranno uscire dalle proprie casse il Trattamento di fine rapporto da maturare. Le misure sono destinate ad attutire l’impatto delle nuove disposizioni sul Tfr. Il restyling ha toccato l’articolo 10 del decreto legislativo n. 252/05, di riforma della previdenza complementare, nonché l’articolo 8 del decreto-legge 203/05, collegato alla Manovra 2006. Questa la mappa delle agevolazioni, tra le quali la gran parte era già prevista nel testo originario dell’articolo 10 del Dlgs 252, ma viene adeguata alle novità introdotte con :
- potrebbe salire dal 3% al 4% del Tfr che ogni anno è trasferito ai fondi pensione e all’Inps la percentuale deducibile dal reddito d’impresa. E, per le imprese con meno di 50 dipendenti, l’importo dovrebbe raggiungere il 6%;
- dal 2007, il datore potrebbe essere esonerato dal versamento dello 0,20% per finanziare il Fondo garanzia per il Tfr. La misura dell’agevolazione è calcolata applicando la medesima percentuale di Tfr trasferito alle forme pensionistiche complementari dell’Inps. Quale conseguenza, si realizzerebbe l’esonero totale per le imprese con più di 50 dipendenti e “fluido” per le imprese più piccole;
- è confermata la previsione introdotta dall’articolo 8 del Dl 203/05, che dispone la graduale riduzione dei contributi sociali dovuti dal datore per ciascun lavoratore. L’esonero è fissato in una quota computata sulla stessa percentuale del Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e all’Inps.
Infine, il nuovo contributo di solidarietà, “sbucato” in extremis nel disegno di legge (articolo 17), è soprattutto destinato a finanziare iniziative per l’istruzione e la tutela delle donne immigrate. Per tre anni, potrà diventare obbligatorio versare il 15% della somma che eccede il limite complessivo di 1,5 milioni di euro, corrisposti a titolo di Tfr.
Si dà infine notizia che è iniziato ieri, in commissione Lavoro alla Camera, il cammino di conversione del Dl 279/06 per l’anticipo della previdenza complementare, che affronta un delicato tema, uniformando al 1° gennaio 2007 il termine per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina e recependo i contenuti dell’intesa siglata tra Governo e parti sociali il 19 ottobre. Secondo il Dl, entro il 31 dicembre 2006 tutte le forme pensionistiche dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti alle direttive della Covip, mentre, entro il 31 marzo 2007, le forme pensionistiche complementari, attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita, dovranno costituire patrimoni autonomi e separati.
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