L'articolo 5 del dlgs istitutivo dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che disciplina il segreto professionale, impone l'obbligo di non rivelare fatti o circostanze che non possono o non devono essere portati a conoscenza di terzi, in assenza di esplicita autorizzazione dell'interessato e di cui il professionista sia venuto a conoscenza all'interno del rapporto fiduciario con il cliente. L'obbligo tutela, dunque, gli interessi del cliente che si rivolge ad un professionista iscritto nel futuro Albo Unico, di cui è attesa la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale", che non conterrà la competenza dei dottori commercialisti (sezione A) sui modelli 730.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".