La legge dello Stato n. 326/03 ha disposto la condonabilità sino al dicembre 2004 di ciò che era stato realizzato entro il marzo 2003. Le Regioni ne hanno denunciato un'invasione di campo nel settore della gestione del territorio. La Consulta, nel giugno 2004, con sentenza 196, ha restituito loro il potere di intervento, consentendo di articolare e specificare, con norme di dettaglio, le regole sugli abusi sanabili dettate dal legislatore statale. Ma le leggi regionali hanno spesso ridotto i casi di condonabilità, con la contrazione delle superfici e la limitazione di nuove destinazioni, il che ha reso sempre più inutile il condono per gran parte degli abusi che, pur ultimati prima del marzo 2003, avrebbero beneficiato del "perdono" per la sola estinzione di sanzioni penali, non urbanistiche. Di qui, nel dicembre 2004, la decisione dello Stato di impugnare sette leggi regionali che escludevano dalla sanatoria situazioni che, altrimenti, esso riteneva condonabili. Le intervenute sentenze della Corte hanno giudicato eccessiva la rigidità delle norme di talune Regioni, ovvero Emilia Romagna e Marche, con discorso non particolarmente dissimile, pur con proprie peculiarità, per la Regione Campania.
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