Le prestazioni (socio-sanitarie a favore degli anziani ricoverati nelle proprie strutture) rese da una società di capitali, pur a partecipazione pubblica, non sono soggettivamente riconducibili alla regola agevolativa dell’articolo 10, numero 27-ter del Dpr 633/72, pertanto esse non sono esenti da Iva (risoluzione 129/E del 9 novembre 2006). Il regime di esenzione ai sensi della predetta norma è applicabile purché le prestazioni siano rese in favore delle categorie di soggetti svantaggiati elencati dalla disposizione stessa e siano rese da organismi di diritto pubblico e dagli altri organismi ed enti espressamente indicati nella norma. Di conseguenza, devono ritenersi escluse dall’esenzione le prestazioni rese da soggetti diversi da quelli individuati nella previsione di legge citata.
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