Con circolare del Ministero dell'Economia n. 11434 del 13 febbraio 2009 recante “Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa”, pubblicata sulla G.U. n. 48 di ieri, viene precisato che il contributo dello Stato per la riduzione dell'importo delle rate del mutuo si applica anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto.
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