2006 non opera preclusioni sull’estensione ai distretti produttivi delle norme – in materia di consolidato nazionale - che obbligano il gruppo a quantificare l’imponibile Ires attraverso la somma algebrica dei risultati ascrivibili alle singole imprese. Né ostacola l’applicazione della disciplina di opzione per la cessione infragruppo di beni in assetto di neutralità fiscale. Ma, talvolta le disposizioni dettate in tema di consolidato fiscale nazionale presuppongono l’esistenza di un rapporto di controllo, riconducibile all’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile. Come nel caso degli articoli che riguardano la presentazione della dichiarazione di gruppo, l’obbligo di predisporre le rettifiche di consolidamento, lo scioglimento anticipato del consolidato. Quest’inconveniente pare generato dalla scelta legislativa che ha permesso che le regole vigenti in tema di consolidato fossero ribaltate sui distretti, senza che venissero identificate le singole norme applicabili e trascurando che nelle due fattispecie il quadro generale di riferimento è diverso, poiché il consolidato richiede un particolare rapporto partecipativo, mentre non vi sono indicazioni sul profilo dell’integrazione economica tra le società entrate a far parte della fiscal unit; nei distretti, invece, è prevista un’integrazione economica di tipo funzionale/territoriale e ignorata l’esistenza di rapporti partecipativi.
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