La Ctr della Liguria - sentenza n. 6 dell'11.3.2005 - ha stabilito che in un contratto di compravendita immobiliare tra un'impresa ed un privato acquirente, l'eventuale divergenza fra il corrispettivo dichiarato e il valore di mercato dei beni compravenduti non può essere considerata "quale presunzione grave, precisa e concordante", tale da legittimare l'accertamento induttivo di attività non dichiarate.
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